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Genazzano, la tutela degli animali è un dovere tutto l’anno: il regolamento

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Per proteggere cani, gatti e tutti gli animali d’affezione, nel corso di tutto l’anno solare, il Comune di Genazzano, si è da tempo dotato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/12/2022 del regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali.

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Genazzano. Il vigente Regolamento è valido tutto l’anno. Si richiede particolare attenzione e cura degli animali domestici in questi mesi con temperature particolarmente elevate.
Il Regolamento Comunale, in particolare, recita:
Art. 6 Comma 3
È vietato tenere gli animali in spazi angusti, mantenerli in ambienti o temperature tali da nuocere alla loro salute, nonché all’esterno sprovvisti di cuccia o di idoneo riparo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell’animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.
Art. 6 Comma 4
È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione e di interazione con il nucleo familiare e, in ogni caso, durante tale permanenza devono avere adeguato riparo e disporre di acqua di qualità e quantità adeguata. Devono essere inoltre adottati gli accorgimenti più opportuni volti ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato nonché pericoli per l’animale stesso. È altresì vietato isolarli in cortili, giardini, rimesse, box e cantine.
Art. 49
Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norne del presente Regolamento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, vigente pro tempore.
2. Per le violazioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Chiunque commette una violazione degli articoli 6 -8 -9 -12 -13 -14 -17 -44 del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Chiunque commette una violazione diversa da quelle indicate nel comma 3 è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

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