In vista della stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Zagarolo ha istituito la pedonalizzazione del centro storico, più precisamente su Via Antonio Fabrini, dal giorno Venerdì 3 Maggio 2024.
Zagarolo. L’ordinanza n°34 del 29 Aprile 2024 prevede il divieto di transito su Via Antonio Fabrini nei seguenti giorni ed orari:
– Venerdì e Sabato, dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
– Domenica e festivi, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024;
– Domenica e festivi, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.
L’ordinanza con tutte le specifiche sulla circolazione
Ordinanza N. 34 del 29-04-2024
OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO STORICO PERIODO ESTIVO
INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA FABRINI E ISTITUZIONE DEL
DIVIETO DI FERMATA SU VIA CALANDRELLI, PIAZZA MARCONI DAL GIORNO 3
MAGGIO 2024 AL 6 OTTOBRE 2024 NELLE ORE POMERIDIANE/SERALI.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che
è intenzione di questa Amministrazione Comunale ripetere quanto già sperimentato negli anni
precedenti, circa la chiusura del centro storico nelle ore pomeridiane/serali dei weekend estivi, al fine di consentire ai
pedoni di vivere il centro in assenza di pericoli determinati dalla libera circolazione dei veicoli;
Preso atto della delibera di Giunta di indirizzo n 49 del 16 Aprile 2024
CONSIDERATO
– che il libero transito dei veicoli su via Fabrini, ove sono concentrate molteplici attività commerciali e di
somministrazione, che in virtù di quanto stabilito con D.G.C. n. 65 del 20/4/2017 occupano stabilmente una porzione di
suolo pubblico, porterebbe ad una commistione tra le varie categorie di utenti della strada (veicoli, biciclette e pedoni)
compromettendo per ognuno la fruibilità degli spazi;
– che via Fabrini si connota per essere sito culturale, oltreché commerciale, di straordinaria rilevanza essendo la principale
via di comunicazione con lo storico Palazzo Rospigliosi;
DATO ATTO che la citata sperimentazione ha avuto un notevole riscontro positivo;
RITENUTO di dover pertanto adottare provvedimenti a carattere temporaneo, riguardanti la circolazione dei veicoli su
via Calandrelli, piazza G. Marconi e via Fabrini;
RITENUTO di dover disporre la deroga al divieto di transito e di sosta esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
veicoli di soccorso;
veicoli delle forze dell’ordine in servizio attivo;
veicoli al servizio delle persone invalide;
RITENUTO altresì di dover disporre la medesima deroga, solo per via Calandrelli e piazza G. Marconi, per i veicoli
diretti presso la farmacia sita in piazza G. Marconi la quale, essendo l’unica in un vasto raggio a svolgere servizio h24, è
divenuta un punto di riferimento per la popolazione (anche dei comuni limitrofi) stabilendo al contempo che tale deroga
sia limitata al tempo strettamente necessario all’acquisto dei medicinali;
DATO ATTO che dall’istruttoria del procedimento amministrativo non sono emersi elementi ostativi e che pertanto si
ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo de quo con l’adozione del presente provvedimento;
Ordinanza n. 34 del 29-04-2024 2/3
VISTO l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli
interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
VISTI l’art. 5, 3°, l’art. 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con
D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
VISTO l’articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.
495;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ORDINA
1. Di istituire, a partire dal 03 Maggio 2024 e fino al 6 OTTOBRE 2024 la seguente limitazione della circolazione:
– Il divieto di sosta con rimozione (Fig. II 75 Art. 120) su via Calandrelli;
– Il divieto di sosta con rimozione h 24 (Fig. II 74 Art. 120) su piazza Guglielmo Marconi lato Chiesa e lato
Palazzo Comunale in modo da consentire una rotatoria dei veicoli sulla medesima Piazza Marconi e il deflusso
in doppio senso di marcia su Via Calandrelli;
– Il divieto di transito (Fig. II 46 Art. 116) su via Fabrini e la creazione di fatto della rotatoria su Piazza
Marconi e il doppio senso di marcia su Via Calandrelli, la quale fungerà da strada in uscita con obbligo di svolta a
destra su Piazza M. D’Azeglio e direzione per tutti i veicoli su Vicolo Lungo, Via Guido Reni, Via del Caravaggio ;
Tali limitazioni della circolazione saranno in vigore esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
– venerdì e sabato dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
– domenica e festivi dalle ore 17,,00alle ore 24,00 (per i mesi di Maggio ,Giugno e Settembre ,Ottobre 2024)
– domenica e festivi dalle ore 18 alle ore 24,00 (per i mesi di Luglio e Agosto 2024)
I divieti di fermata (Fig. II 75 Art. 120) su Via Calandrelli e divieto di sosta con rimozione h 24 (Fig. II 74 Art.
120) su Piazza Marconi lato chiesa San Lorenzo, di cui alla presente ordinanza saranno in vigore nei seguenti
giorni:
– venerdì e sabato dalle ore 19:30 alle ore 24:00;
– domenica e festivi dalle ore 16:30 alle ore 24:00 per i mesi di Maggio ,Giugno e Settembre,Ottobre
2024
– e dalle ore 17,30 alle ore 24,00 per i mesi Luglio e Agosto 2024 e verranno resi noti mediante
l’apposizione della prescritta segnaletica stradale secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R.
16.12.1992 n. 495;
A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n.
285, cui la presente è notificata via PEC, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a carico
dell’Ufficio Messi cui il provvedimento è trasmesso;
A V V E R T E
Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92
(regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti
dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
Che copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di
visione o acquisizione in copia;
E’ da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza come
parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.